20 Novembre 2021

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35 bis e 35 ter O.P. denunciava una violazione del diritto fondamentale sancito dall’art 3 della Cedu, a causa delle condizioni inumane e degradanti caratterizzanti la sua detenzione.

Il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, dopo aver rimarcato i presupposti che giustificano la concessione dei cosiddetti rimedi risarcitori compensativi, ha esaminato la recente sentenza delle S.U. della Cassazione n. 6551/2021, focalizzando l’attenzione sui criteri di computo dello spazio minimo.

In questo passo, che rappresenta senza dubbio l’aspetto più interessante dell’ordinanza in questione, viene richiamato il principio di diritto secondo cui la sussistenza di fattori compensativi, quali la breve durata della detenzione, le dignitose condizioni carcerarie o la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art 3 CEDU, derivante dalla disponibilità nella cella di uno spazio minimo individuale inferiore a 3 metri quadrati.

All’esito delle opportune valutazioni il Magistrato ha accolto il reclamo, riconoscendo come il detenuto sia stato sottoposto ad una detenzione inumana e degradante, dovute alle condizioni di sovraffollamento, per un totale di 203 giorni ed, in applicazione dell’art 35 ter O.P., ha così riconosciuto uno sconto di pena di 20 giorni, che è risultato necessario ai fini della sua scarcerazione.

Qui il testo dell’ordinanza:

testo ordinanza

Niccolò Domenici

Contributi simili

Osservazioni della Prof.ssa Laura Cesaris in ordine alla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2022

Con la sentenza n. 30 del 2022 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies ord. penit. nella parte in cui non prevede la concessione in via provvisoria della detenzione domiciliare speciale nelle ipotesi in cui sussista un grave pregiudizio per il minore derivante dal protrarsi dello stato detentivo del genitore. In tal modo la Corte aggiunge un’ulteriore tessera al mosaico degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario e diretti a tutelare il rapporto genitoriale e soprattutto contribuisce ad un’ulteriore omologazione delle due ipotesi di detenzione domiciliare −quella comune e quella speciale− sul piano della disciplina, come la stessa Corte ricorda, in tutti i casi in cui il «preminente interesse del minore non ammette(va) che restassero distinte».…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

A cura di Giulia Vagli
White Paper: un documento su cui riflettere

Il Council for Penological Co-Operation (PC-CP) del Consiglio D’Europa[1] è impegnato nella elaborazione di una bozza di Raccomandazione concernente la…

Leggi tutto...

16 Ottobre 2024

La riparazione per ingiusta detenzione e la irretroattività della disciplina penitenziaria nel contesto delle preclusioni introdotte dalla c.d. legge spazzacorrotti

Nel lontano 1996, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione [Corte cost., 18 luglio 1996, n. 310 in Giur. cost., 1996, 2557]. La disposizione del codice di rito, com’è noto, si occupa testualmente soltanto di chi abbia subito una misura cautelare custodiale e sia successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile, nonché del caso in cui si accerti successivamente che il provvedimento restrittivo sia stato emesso o mantenuto in carenza dei presupposti legittimanti la compressione della libertà, ovvero quando nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere sia poi pronunciata sentenza di archiviazione o non luogo a provvedere.…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

L’ordinanza che statuisce sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato

Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581. Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.…

Leggi tutto...

11 Agosto 2021

A cura dell'Avv. Roberto Nocent (Foro di Pisa)
ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLO “SPAZIO VITALE” ALL’INTERNO DELLE CELLE

La sentenza in oggetto (Cass., sez. I, ud. 18 giugno 2025 n. 29622) conclude un percorso giurisprudenziale che ha attraversato diversi…

Leggi tutto...

28 Novembre 2025

L’intervista dell’Avv. Michele Passione ad “Osservatorio Giustizia” – l’ergastolo ostativo e la giustizia riparativa

Si segnala l’intervista di Lorena D’Urso all’avvocato penalista del Foro di Firenze, Michele Passione, nell’ambito della puntata di “Osservatorio Giustizia” del 21/11/2021, trasmessa su Radio Radicale.…

Leggi tutto...

27 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter